Split payment

In applicazione dell’art. 1, c. 629, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per l’anno 2015), l’Iva sulle operazioni effettuate nei confronti degli enti locali è versata direttamente dall’ente committente o cessionario (quindi dal Comune) allo Stato.

I fornitori sono pertanto tenuti ad emettere fattura nel rispetto dell’art. 21 del DPR 633/72 con l’annotazione “Scissione dei pagamenti”.

L’Iva esposta sulle fatture suddette sarà versata dal Comune allo Stato nei termini e modi previsti dal D.M ed il Comune pagherà al fornitore il solo imponibile.
Sono escluse dalla normativa le fatture relative a servizi assoggettati a ritenuta (professionisti).