A chi è rivolto
Cittadini comunitari
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari e funzionali alla navigazione. Per assicurare agli utenti la migliore esperienza di navigazione, potremmo utilizzare cookie analytics per monitorare l’utilizzo del nostro sito con Google Analytics.
Se clicchi su "Rifiuta" non verranno installati cookie diversi da quelli tecnici. Cliccando su "Accetta" esprimi il tuo consenso all'uso di cookie per tutte le predette finalità.
Potrai sempre modificare la scelta fatta cliccando su Preferenze cookie.
Per maggiori informazioni consulta l'informativa sulla privacy.
Cittadini comunitari
I cittadini possono presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche presso l'Ufficio Anagrafe del Comune ove si intende fissare la propria residenza, attraverso una delle seguenti modalità:
La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Notizie utili per la presentazione della dichiarazione di residenza
La polizza di assicurazione sanitaria, ove necessaria (per i requisiti necessari all'iscrizione dei cittadini comunitari si rimanda alle indicazioni contenute nello schema di dichiarazione di residenza), secondo le previsioni della circolare Min. Interno n. 39 del 18.7.2007 e della circolare del Ministero della Salute del 3.8.2007 deve:
Il modulo dovrà essere sottoscritto dal dichiarante e dalle altre persone maggiorenni che trasferiscono la residenza con allegata, per ciascuno, copia del documento di identità. Il richiedente compila il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
All’interno del modulo ministeriale è obbligatorio dichiarare anche gli autoveicoli e ciclomotori posseduti oltre ai dati della della patente ai fini dell’aggiornamento dei relativi documenti.
Documenti da presentare:
Oppure
Documenti specifici da presentare da parte dei cittadini comunitari
Oltre alla documentazione prevista in generale per l’iscrizione anagrafica, alla dichiarazione di dimora abituale deve essere allegata anche la specifica documentazione prevista per i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.
Se il cittadino proviene da altro comune nella cui anagrafe risulta tuttora iscritto non è tenuto a dimostrare i requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007. Allega, se posseduto, l’attestato che certifica il diritto di soggiorno rilasciato da altro comune italiano.
Se, invece, il cittadino proviene dall’estero o da irreperibilità occorre allegare documentazione specifica.
caso A: cittadino lavoratore subordinato o autonomo: documentazione attestante l’attività lavorativa (circolare Min. Interno n. 45 dell’8.8.2007).
In caso di lavoro subordinato, ad es. uno dei seguenti documenti:
In caso di lavoro autonomo, ad es. uno dei seguenti documenti:
caso B: cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
caso C: cittadino studente (non lavoratore)
caso D: familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti
Avvertenza: per familiare si intende: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner)
Nel caso in cui il familiare, raggiunga in un secondo momento il cittadino UE già residente, titolare di autonomo diritto di soggiorno, per quest’ultimo viene nuovamente verificato il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs n. 30 del 6.2.2007.
Se il cittadino UE possiede ancora detti requisiti, il familiare deve produrre:
L’attestazione può essere presentata nella forma dell’autocertificazione da parte del cittadino UE già residente (modulo scaricabile)
- se il cittadino UE titolare dell’autonomo diritto di soggiorno e già residente NON è lavoratore:
Dichiarazione (modulo scaricabile a fondo pagina) o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale e varia a seconda del numero dei componenti.
Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell’interessato (modulo scaricabile)
Copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia del formulario comunitario S1. La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e non è utilizzabile per l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
- Se il familiare è cittadino non UE deve produrre carta di soggiorno di cui all’art 10 del D.LGS. n. 30 del 2007.
Casi particolari
L'iscrizione anagrafica
Termine di conclusione: 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione del cittadino (art. 18 Dpr 223/1989).
Per l'eventuale annullamento dell'iscrizione anagrafica: 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione, termine oltre il quale si applica la regola del silenzio-assenso.
Nessun costo
PDF34,7K | Termini e Condizioni di Servizio |
Modulistica per la richiesta
Ulteriori informazioni Iscrizione anagrafica/cambio abitazione cittadino comunitario}