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FAQ

Risposta alle domande frequenti

Accesso ai servizi del Comune

Il Comune ha sede municipiale principale  Via La Marmora, 34 - 50054 Fucecchio (FI).

Tutte le FAQ sul diritto di accesso

La trasparenza amministrativa è principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini. Nel Comune di Fucecchio la trasparenza amministrativa è garantita principalmente attraverso la pubblicazione di atti, informazioni e documenti nelle seguenti sezioni del sito internet istituzionale:

  • Albo pretorio on linedove vengono affissi tutti gli atti per i quali la pubblicazione è condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti;
  • Amministrazione trasparente, contenente i dati e le informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
  • sezione Amministrazione, contenente le informazioni sul Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e la struttura organizzativa oltre agli atti amministrativi generali e a quelli fondamentali di organizzazione, programmazione e controllo;
  • sezione Servizi, contenente informazioni sulle attività e i procedimenti del Comune suddivisi per tematiche.

Nel caso di dati e informazioni non disponibili sul sito internet, si ricorda che sono a disposizione dei cittadini i seguenti strumenti:

  • Accesso civico sempliceper richiedere, senza obbligo di motivazione, documenti, informazioni o dati mancanti oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente”.
  • Accesso civico generalizzato (FOIA)per presentare richiesta di accesso, senza obbligo di motivazione, a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Se i documenti riguardano un interesse specifico, allora può presentare richiesta di accesso documentale/procedimentale.

Per maggiori informazioni sulle attività e l'organizzazione del Comune, è possibile rivolgersi anche all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico.

La motivazione è richiesta solo per l'accesso documentale.
Per l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato la motivazione non è invece richiesta.
Per l'accesso civico generalizzato è possibile indicare la finalità per la quale si chiedono i documenti: questa informazione, che è facoltativa, verrà utilizzata a fini statistici.

No, la domanda può essere presentata anche su carta libera, purchè contenga tutte le informazioni necessarie. Il modulo può essere utile come facsimile.

Per l'accesso documentale, la presa visione degli atti è gratuita, invece il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi di riproduzione materiale e ricerca.
L'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato sono gratuiti, salvo il rimborso dei costi della sola riproduzione materiale.
Il rilascio di copia digitale è gratuito se il supporto viene fornito dal richiedente o se la trasmissione degli atti è telematica (via e-mail o PEC).

No. Non esiste un limite puramente quantitativo, basato sul numero di documenti richiesti dal cittadino.
L’unica condizione da rispettare è che la richiesta sia ragionevole, cioè non pregiudichi in modo serio e immediato il buon funzionamento dell’amministrazione.
Per valutare la ragionevolezza della richiesta occorre considerare: l’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti; le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale; la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.
Pertanto, non esiste un criterio puramente quantitativo che definisca l’irragionevolezza della richiesta.

Non è previsto l’obbligo per il richiedente di identificare “chiaramente” i dati o documenti che si vogliono ottenere.
Nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell’amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), il Comune deve assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione dell’oggetto della domanda.

Sì. Il diritto di accesso civico generalizzato spetta a “chiunque”, a prescindere dalla qualità o condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente: nessuna differenziazione o disparità di trattamento è ammissibile ai fini del godimento del diritto in questione.

La richiesta viene registrata e trasmessa all'Ufficio che detiene gli atti. Viene quindi esaminata per verificarne la completezza, ed eventualmente viene fatta una richiesta di integrazione (ad esempio se manca la copia del documento d'identità o la delega oppure se non è chiaro il tipo di documento richiesto).
Una volta che la domanda è completa, si verifica l'eventuale presenza di soggetti controinteressati (soggetti che dall'esercizio del diritto di accesso potrebbero vedere pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza). In questo caso viene inviata una comunicazione a tali soggetti, che hanno 10 giorni di tempo per presentare una motivata opposizione.
A questo punto il Comune può decidere il tipo di esito.
La fase che riguarda i controinteressati non è prevista per l'accesso civico semplice ma solo per l'accesso documentale e per l'accesso civico generalizzato.

Sono possibili quattro diversi tipi di esito, che sono sempre comunicati per iscritto al richiedente entro trenta giorni:

  • accoglimento: tutta la documentazione richiesta viene messa a disposizione dell'interessato, o pubblicata
  • accoglimento parziale: per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo a una parte della documentazione
  • differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall'Amministrazione
  • rifiuto: la domanda non può essere accolta.

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.
Il termine di 30 (trenta) giorni è derogabile soltanto quando la richiesta deve essere comunicata a un eventuale controinteressato: in questa ipotesi, la decorrenza del termine è sospesa fino a dieci giorni.

Dalla data di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato, cioè dal giorno in cui il Comune riceve la domanda.
Solo nel caso in cui questa data non sia determinabile, si considera come data di decorrenza del termine la data di acquisizione della domanda al protocollo.

E' possibile presentare una domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (per il Comune di Fucecchio è il Segretario comunale) che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame.

Il controinteressato è identificato e contattato dal Comune stesso che, ricevuta la richiesta di accesso ai dati o documenti, ne dà comunicazione al soggetto terzo.

Sì. La pubblica amministrazione non può rifiutarsi di dare accesso ai documenti richiesti con la motivazione che questi risalgono a una data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016.
Un eventuale rifiuto motivato dalla pubblicazione amministrazione sulla base di un limite temporale non è previsto dalla legge ed è, quindi, illegittimo.

Nella sezione Amministrazione trasparente viene pubblicato ogni sei mesi un Registro degli accessi, che contiene l'elenco di tutte le richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) presentate al nostro Ente.

Ultima modifica: giovedì, 23 maggio 2024

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