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Riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita (jure sanguinis)

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Il discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita

A chi è rivolto

Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato dimora abitualmente (art. 43 del codice civile) nel territorio comunale ed è iscritto nel registro della popolazione residente del comune di Fucecchio. 
L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e le Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2007 e n. 52/2007 (il termine ordinario per la conclusione della iscrizione anagrafica è di 45 giorni).
Nell’ipotesi in cui l’interessato dimori abitualmente all’estero, per il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve rivolgersi al consolato italiano nella circoscrizione di residenza.

L'avo emigrato deve essere deceduto dopo il 17/03/1861 (proclamazione del Regno d’Italia) e non deve aver acquistato la cittadinanza del Paese estero di emigrazione anteriormente alla nascita del discendente (la mancata naturalizzazione deve risultare da un certificato rilasciato dall'autorità straniera).

Come fare

Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, per le persone iscritte in anagrafe, inizia con la presentazione dell’istanza, in bollo, all’ufficiale di stato civile del comune di residenza.

Documenti da presentare:

  • atto di nascita, matrimonio e morte dell'avo emigrato
  • atti di nascita e matrimonio dei discendenti in linea retta fino all’atto di nascita del richiedente
  • attestazione/i (a secondo della loro residenza in un territorio o più territori esteri) dell’Ambasciata/consolato italiano competente per territorio dalla quale risulti che né gli ascendenti né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.

Cosa serve

Tutta la documentazione deve essere prodotta secondo la vigente normativa, tradotta ed in regola con le norme sulla legalizzazione applicabili al paese estero di riferimento.

In caso di discordanze relative alle generalità contenute negli atti di stato civile a corredo dell’istanza, sarà necessario procedere alle relative rettifiche secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Cosa si ottiene

Il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita secondo le indicazioni della Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 del 08.04.1991.

Tempi e scadenze

Termine del procedimento: 180 giorni (G.C. 55/2017)

Costi

Marca da bollo ordinaria

Condizioni di servizio

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Ultima modifica: lunedì, 29 aprile 2024

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