L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Non è necessario far autenticare le copie di:
- atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione
- pubblicazione di un titolo di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
In questi casi è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure inviata con la fotocopia del documento d’identità.