Con Delibera di Consiglio n. 12 del 02/04/2012 è istituita l’imposta di soggiorno in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
L'imposta è applicata a decorrere dal 1° giugno 2012 ed è, stata adottata negli 11 comuni del Circondario Empolese Valdelsa, destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 6 giorni consecutivi.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Fucecchio, fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell’anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.
L’imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Fucecchio, che pernotta nelle strutture alberghiere ed extralberghiere, compresi gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art.4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50.
Ai sensi delle vigenti normative (D. Lgs n. 23/2011 - D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020), il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale.
Adempimenti del gestore
Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, sono tenuti ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e provvedere alla relativa rendicontazione al Comune. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l’imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell’obbligazione tributaria.
A tal fine, i soggetti di cui sopra sono tenuti a versare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo al termine di ogni trimestre, l’imposta di soggiorno dovuta, usando preferibilmente la piattaforma PAgopa e redigerne la relativa comunicazione periodica, con le modalità di cui all’articolo 6 comma 2 del Regolamento.
La suddetta scadenza rappresenta il termine entro il quale provvedere a tale adempimento, decorso il quale si incorre nell’ applicazione della sanzione prevista per omesso/parziale versamento;