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Imposta di soggiorno per il turista - Tariffe e modelli

Con deliberazione di consiglio n. 12 del 02/04/2012 è istituita l’imposta di soggiorno in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Descrizione

Con deliberazione di consiglio n. 12 del 02/04/2012 è istituita l’imposta di soggiorno in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Tipologia

Modulistica
Aliquote e tariffe

Formati disponibili

Pdf; Rtf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Documenti

Documenti collegati

Atto normativo

Regolamento sull’imposta di soggiorno per il turista

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n.12 del 02/04/2012 e modificato con Delibera del Consiglio comunale n. 37 del 02/08/2022

Ulteriori informazioni Regolamento sull’imposta di soggiorno per il turista}

Servizi collegati

Imposta di soggiorno per il turista - Versamenti e comunicazioni

Procedimento per effettuare i versamenti e le comunicazioni obbligatorie da parte del gestore

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

L'imposta, applicata a decorrere dal 1° giugno 2012 e adottata negli 11 comuni del Circondario Empolese Valdelsa, è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. 

Requisiti

L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 6 giorni consecutivi. 
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Fucecchio, fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell’anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

L’imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Fucecchio, che pernotta nelle strutture alberghiere ed extralberghiere, compresi gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art.4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50.

Ai sensi delle vigenti normative (D. Lgs n. 23/2011 -  D.L. n. 34/2020  convertito in L. n. 77/2020), il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale.

Tariffe 2024

  • Hotel 5 stelle: 2,50 €
  • Hotel 4 e 3 stelle: 2,00 €
  • Hotel 2 e 1 stella: 1,00 €
  • Residenze turistico alberghiere: 1,50 €
  • Campeggi: 1,00 €
  • Ostelli: 0,50 €
  • Case per ferie: 0,50 €
  • Affittacamere professionali: 1,00 €
  • Affittacamere non professionali: 0,50 €
  • Case vacanze: 1,00 €
  • Residenze d'epoca: 1,00 €
  • Residence 4, 3 e 2 stelle: 1,00 €
  • Agriturismi: 1,00 €
  • Locazione turistica breve: 1,00 €
Ultima modifica: lunedì, 08 aprile 2024

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