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Tributo per i servizi indivisibili TASI - Aliquote e detrazioni

Tributo sostituito nel 2020 dalla Nuova IMU (documenti tenuti in consultazione per eventuali fini accertativi).

Descrizione

Tributo sostituito nel 2020 dalla Nuova IMU (documenti tenuti in consultazione per eventuali fini accertativi).

Tipologia

Aliquote e tariffe

Formati disponibili

Pdf

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Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Documenti

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Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

La TASI, in vigore dal 2014 al 2019, era destinata al finanziamento dei servizi indivisibili, ovvero quelle attività che il Comune rivolge indistintamente a tutta la collettività, al contrario dei servizi a domanda individuale.

Chi doveva pagare

  • Possessore (titolare di proprietà o di diritto reale per usufrutto, uso/abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati destinati ad abitazione principale (del possessore) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e fattispecie ad esse assimilate, nonché relative pertinenze. Le pertinenze e i casi di assimilazione all’abitazione principale sono le stesse definite per l’IMU. 
  • Possessore (titolare di proprietà o di diritto reale per usufrutto, uso/abitazione, enfiteusi, superficie) e detentore di fabbricati rurali ad uso strumentale. 

In caso di non coincidenza tra possessore e utilizzatore il tributo era dovuto per il: 

  • 70% a carico del possessore, fermo quanto stabilito dal comma 673, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si prevede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore; 
  • 30% a carico dell’utilizzatore.

Su cosa pagare

  • Abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale

Definizione abitazione principale

Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Definizione pertinenza dell’abitazione principale 

Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità d’uso abitativo.

Ultima modifica: martedì, 25 febbraio 2025

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