Per la normativa di riferimento e per tutti gli altri interventi che non ricadono tra quelli di competenza comunale, consultare il seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale
Caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformità in difformità sostanziali dal provvedimento di valutazione di incidenza (V.Inc.A.)
Ai sensi delle norme in materia, la procedura di V.Inc.A. per sua natura è preventiva all'approvazione di piani, programmi, progetti, interventi e attività che possono avere incidenza significative sugli obbiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, pertanto il procedimento V.Inc.A. postuma non è contemplato dall’assetto normativo vigente. Tuttavia nei casi di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformità sostanziali dal provvedimento di valutazione di incidenza (V.Inc.A.), l’art.93 c.2 della L.R. n.30/2015 prevede che l’autorità competente alla valutazione di incidenza effettui una valutazione dell’entità dell’eventuale pregiudizio ambientale arrecato.
Pertanto per i casi di sanatorie edilizie, può essere richiesta da parte dell’interessato l’attivazione di un procedimento di valutazione dell’entità dell’eventuale pregiudizio ambientale arrecato, presentando all’autorità competente alla definizione della sanatoria un’apposita istanza accompagnata dalla relativa documentazione, che verrà inoltrata all’autorità competente alla valutazione di incidenza.