Obblighi di pubblicazione Legge 3/2019
L'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha stabilito l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato:
- il curriculum vitae
- il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all’articolo 24 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione.
Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, il Comune, entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione, deve pubblicare, in apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti», i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso), già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista
- Forza Italia
- Fratelli d'Italia
- Lega – Salvini Premier
- Apertamente Fucecchio Picchianti Sindaco
- Movimento 5 Stelle
- Alleanza Verdi – Sinistra Possibile
- Azione con Calenda
- #Orgoglio Fucecchiese
- Partito Democratico
- Insieme per Fucecchio
- Italia Viva