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Assegno di maternità erogato dal Comune (madri non occupate)

Assegno di maternità erogato dal Comune

Contributo economico corrisposto alle neo-mamme non occupate che non percepiscono alcuna indennità di maternità oppure ricevono un'indennità mensile inferiore all'assegno stesso. La prestazione è concessa dai comuni e pagata dall'INPS nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo.

L'assegno spetta, purchè residenti in Italia, alle cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea o Italiano, della durata di cinque anni o della carta di soggiorno permanente. 

La domanda va presentata al comune di residenza (Sportello Sociale) entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Ultima modifica: lunedì, 13 maggio 2024

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