Regione Toscana
Accedi all'area personale

Tesserino da non professionista (hobbista)

  • Servizio attivo

Procedimento per richiedere il rilascio

A chi è rivolto

Principali requisiti a carico di ciascun operatore “non professionista” previsti dall'art. 40 bis della L.R. 62/2018:

  • non essere operatore professionale del commercio e non essere in possesso di titolo abilitativo di cui all’articolo 34 della L.R. 62/2018
  • essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 11 della L.R. 62/2018

Inoltre, ciascun soggetto non professionista:

  • in occasione di ogni manifestazione, è tenuto a consegnare al Comune l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare (l’elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico)
  • non può partecipare a più di 10 (dieci) manifestazioni in un anno;
  • non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
  • alle merci in vendita ciascun è obbligato ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 100 della L.R. 62/2018 - Codice regionale del Commercio, in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).

Descrizione

La Regione Toscana con la Legge n. 30 del 05/08/2021 ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), integrando la precedente disciplina relativa ai c.d. “hobbisti” introdotta dalla L.R. 68/2020. Con la legge n. 30/2021 il termine “hobbista” viene sostituito dalla più ampia definizione di “non professionista”, inteso come operatore non professionale del commercio (e, quindi, soggetto non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34) il quale vende o baratta, in modo saltuario o occasionale, merci da lui stesso prodotte di modico valore (che non superino il prezzo unitario di 100,00 (cento) euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000,00 (mille) euro).
Inoltre, con la stessa legge viene incrementato il numero di manifestazioni a cui ciascun operatore non professionale può partecipare annualmente (si passa da 6 a 10).
Secondo la stessa legge regionale devono altresì essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza.

Come fare

Occorre presentare domanda allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) utilizzando l'apposito modello

Cosa serve

Occorre rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) utilizzando l'apposito modello e con n. 1 fototessera recente da apporre sul tesserino; copia di documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità;  n.1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sul tesserino.

Cosa si ottiene

Il rilascio del tesserino riconoscimento da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) contenente le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a 10 (dieci).

Il tesserino

  • ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
  • non è cedibile;
  • deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
  • deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica;
  • viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio.

Tempi e scadenze

Rilascio entro 30 giorni

Costi

n.1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sul tesserino

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Argomenti
Ultima modifica: mercoledì, 02 ottobre 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri