Gli avvocati dovranno redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi.
Gli avvocati dovranno trasmettere copia autenticata dell'accordo al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un nulla osta oppure un'autorizzazione se sono presenti figli minori o figli portatori di handicap grave (art. 3, comma 3 legge 104/1992) o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti.
L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere la convenzione di negoziazione entro 10 giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica, al Comune di Fucecchio se questo è il comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile), unitamente al modulo standard predisposto, d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l’ISTAT, che è possibile scaricare da questa pagina.
La convenzione può essere trasmessa al Comune direttamente, per posta o per PEC.
Il termine di 10 giorni per la trasmissione della negoziazione assistita ha natura perentoria. All’avvocato che non osserva il termine è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Da questa pagina è possibile scaricare la lettera di trasmissione.
Ricevuta la convenzione, l'ufficiale di stato civile dovrà:
- trascrivere la negoziazione nei registri di stato civile;
- procedere alle annotazioni sugli atti di stato civile;
- (in caso di divorzio) comunicarlo all’anagrafe del comune di residenza dei dichiaranti.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 6 del 24.04.2015 dispone che: “alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione. La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini …”.
La medesima circolare ha disposto che il termine di 10 giorni “decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria”.