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Separazione/divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato civile

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Possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio

A chi è rivolto

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli comuni dei coniugi richiedenti minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali. 

Descrizione

Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). 
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione, dell’assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale.

Come fare

E' necessario concordare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato civile

E' competente a ricevere l’accordo è il Comune di: 

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

Cosa serve

Documenti da presentare:

  • dichiarazione sostitutiva da utilizzare in caso di separazione
  • dichiarazione sostitutiva da utilizzare in caso di divorzio
  • documenti di identità di entrambi i coniugi 
  • (nel caso di divorzio) copia conforme della sentenza di separazione contenente la formula del passaggio in giudicato o copia conforme del decreto di omologa della separazione

L’assistenza degli avvocati è facoltativa

Cosa si ottiene

Concludere di un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio

Tempi e scadenze

Sono necessari due atti: l'accordo e la conferma. La dichiarazione di conferma deve intervenire non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficiale di stato civile.

Costi

All’atto della conclusione dell’accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: mercoledì, 08 maggio 2024

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