Quando si cede un immobile ad altre persone, l'ordinamento giuridico impone due distinti obblighi di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza (ove presenti, Questura o Commissariato di PS, ove non presenti al Sindaco del Comune):
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
Se l’ospite è cittadino italiano o comunitario
La comunicazione deve essere effettuata quando una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede ad altri, a qualunque titolo, anche gratuito, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni.
L'obbligo spetta a chi ha la disponibilità dell'immobile, in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale).
A seguito di successivi interventi normativi, la comunicazione di cessione di fabbricato non è più dovuta nei casi di compravendita o locazione di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate (D.lgs 14.3.2011 n. 23) e nei casi di comodato d'uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa arti o professioni (D.L. 20.6.2012 n.79)
DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’
Se l’ospite è un cittadino extracomunitario o apolide
La norma si applica in caso di ospitalità o di cessione di fabbricato a cittadini extracomunitari o apolidi, indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o cessione.
L'obbligo di comunicazione sussiste non solo in caso di cessione di un fabbricato a qualsiasi titolo, ma anche nei casi di semplice ospitalità e/o di coabitazione con il cittadino straniero ospitato (viene meno il criterio dell'uso esclusivo, valido invece per la cessione di fabbricato a cittadini italiani e comunitari) e anche nel caso di ospitalità a parenti/affini.
Nel caso di cessione di fabbricato a cittadini extracomunitari, è obbligatorio effettuare la comunicazione anche se il contratto di cessione dell'immobile viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate.