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Nuovo passo carrabile (permanente o temporaneo) o modifica di passo carrabile esistente

  • Servizio attivo

Procedimento per nuova richiesta o modifica di un passo carrabile

A chi è rivolto

Il passo carrabile può essere richiesto dal proprietario, locatario, legale rappresentante o titolare della società/ditta di cui al fondo od  edificio su cui grava l'accesso.
Per i condomini può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.

Descrizione

Il passo carrabile può essere permanente o temporaneo ed è obbligatorio per tutti gli accessi individuati, sull'area ad uso pubblico, da appositi manufatti

Chiunque apre un nuovo accesso per veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato deve ottenere un parere favorevole congiunto da parte dell’Ufficio Edilizia Privata e LL.PP.
Il permesso per l'apertura di un accesso è subordinata dalla presentazione di titolo abilitativo presso l’ufficio edilizia privata dopo il reperimento dei pareri presso l’ufficio LL.PP.  e si conclude con il rilascio dell’autorizzazione con la consegna del cartello con numero identificativo dall’ufficio tributi.

Il passo carrabile può essere un atto con validità permanente o temporanea (cantieri, attività, manifestazioni, ecc.) ed è obbligatorio per tutti gli accessi individuati, sull'area ad uso pubblico, da appositi manufatti.

Per gli accessi privi di manufatto vige solamente se l'interessato ha richiesto ed ottenuto l'apposito cartello.
Il passo carrabile è rilasciato, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario. Il Comune è l'Ente competente al rilascio dei titoli autorizzativi anche per le strade private aperte al pubblico transito.

Come fare

Per ottenere un nuovo passo carrabile, prima di presentare qualsiasi richiesta è necessario verificare se sono necessari interventi sulla pavimentazione stradale o meno.

Nel caso sia necessario procedere con interventi sulla pavimentazione stradale, prima di procedere con la presentazione della richiesta di attivazione di un nuovo passo carrabile dovrà essere contattato l’Ufficio Tecnico per definire il tipo di intervento da effettuare. Soltanto a lavori ultimati potrà essere richiesta l’attivazione del nuovo passo carrabile.

In caso di passi carrabili a raso, per i quali non è presente un marciapiede e l’accesso alla strada è diretto, non essendo necessari interventi il soggetto interessato potrà procedere con la presentazione dell’apposita richiesta per l’attivazione di un nuovo passo carrabile.

In caso di richiesta di un nuovo passo carrabile, con marciapiede presente e già smussato, sarà necessario presentare la richiesta di attivazione di un nuovo passo allegando i documenti attestanti la correttezza dell’intervento effettuato sulla pavimentazione stradale, che costituisce il titolo per autorizzare il nuovo passo carrabile.

Per chiudere un passo carrabile esistente, prima di presentare qualsiasi richiesta è necessario verificare se sono necessari interventi sulla pavimentazione stradale o meno.

Nel caso sia necessario procedere con interventi sulla pavimentazione stradale, prima di procedere con la presentazione della richiesta di chiusura del passo carrabile dovrà essere contattato l’Ufficio Tecnico per definire il tipo di intervento da effettuare. Soltanto a lavori ultimati potrà essere richiesta la chiusura del passo carrabile.

In caso di passi carrabili a raso, per i quali non è presente un marciapiede e l’accesso alla strada è diretto, non essendo necessari interventi il soggetto interessato potrà procedere con la presentazione dell’apposita richiesta per la chiusura del passo carrabile.

In caso di passo carrabile temporaneo, occorre indicare anche il periodo di utilizzo dell'accesso carrabile.

Le concessioni temporanee di passo carrabile possono essere prorogate utilizzando l'apposito modello di richiesta da far pervenire presso l’ufficio Tributi.

Cosa serve

Per compilare il modello di richiesta occorre indicare:

  • generalità complete del richiedente
  • numero di codice fiscale del richiedente
  • partita I.V.A dell'eventuale società o Ditta
  • esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso
  • larghezza esatta in metri lineari dell'accesso

 

Alla richiesta devono essere allegati:

  • n. 1 copia documento d’identità del richiedente
  • n. 1 copia in formato A3 della planimetria quotata dell’area oggetto dell’intervento in rapporto 1:100
  • n. 1 copia in formato A3 della planimetria generale di inquadramento anche in rapporto alla viabilità circostante, in scala non minore di 1 :5000
  • n. 1 copia della documentazione fotografica con viste laterali ed una vista frontale dell’edificio
  • n. 1 copia nulla osta enti statali e/o regionali preposti alla tutela in caso di vincoli insistenti sull’area oggetto dell’intervento
  • delega alla presentazione ed al ritiro, in caso di condominio verbale di assemblea riguardo le volontà dei condomini
  • autorizzazione in carta legale, nel caso siano interessate aree di altra proprietà, con firma autenticata del proprietario delle aree medesime

 

Non è consentito realizzare accessi carrabili temporanei mediante l'utilizzo di elementi mobili come assi di legno, pedane, scivoli in metallo od altro che possono costituire pericolo od intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'eventuale scivolo di salita al marciapiede non deve essere realizzato interessando la zanella stradale.

Cosa si ottiene

Autorizzazione e il relativo cartello di passo carrabile (rilasciati dall'ufficio Gestione Entrate).

Le proroghe delle concessioni temporanee di passo carrabile devono essere ritirate presso l’ufficio Tributi.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni

Costi

Pagamento di un canone annuale per l'occupazione del suolo pubblico determinato in base alla superficie risultante dall'ampiezza dell'accesso per una profondità convenzionale di ml. 1,00.

In caso di mancato pagamento del canone decade il passo carrabile ed il titolare ha l'obbligo di restituire il relativo cartello ripristinando la sede stradale così da eliminare la possibilità di accesso carrabile.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Modificare un marciapiede per realizzare un nuovo passo carrabile

Se per realizzare un nuovo accesso carrabile si deve modificare il marciapiede, occorre ottenere apposito parere favorevole dall’ufficio LL.PP.
Anche in questo caso occorre presentare la richiesta tramite Pec – comune.fucecchio@postacert.toscana.it o tramite deposito presso l’ufficio protocollo del comune.
Nel caso di richiesta di modifica di più marciapiedi per accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, occorre presentare un modello di domanda per ogni alterazione.

La modifica del marciapiede deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • non devono essere utilizzati materiali diversi da quelli esistenti;
  • il dislivello tra la carreggiata stradale ed il limite del marciapiede carrabile non deve superare i cm. 2,5;
  • i raccordi pedonali laterali tra la parte abbassata ed il marciapiede non modificato non devono superare la pendenza del 15% (D.M. 236/89); L'eventuale scivolo di salita sul marciapiede non deve essere realizzato oltre il limite del marciapiede stesso interessando la zanella stradale.

 

Il cartello di passo carrabile

Al momento del ritiro viene consegnato dal Comune anche un apposito cartello che deve essere collocato all'accesso indicato nell'atto. Ogni cartello si riferisce ad un solo accesso.

Il cartello è in alluminio, ha forma rettangolare di dimensioni cm. 45 x cm. 25 ed è coperto da una apposita pellicola rifrangente.

Sul cartello, come descritto nel vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è riportato il segnale di divieto di sosta, il nome e lo stemma del Comune, il numero e l'anno di rilascio del passo carrabile.

Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente sul lato dell'accesso e per la sola larghezza del passo carrabile. Non hanno alcuna validità i cartelli di passo carrabile non forniti dal Comune.

In presenza del cartello di passo carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso.

L'installazione del cartello deve rispondere ai seguenti requisiti:

  • deve essere collocato al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area ad uso privato, così da essere visibile dalla carreggiata stradale; Deve essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a ml. 0,60 e non superiore a ml. 2,20;
  • non deve essere occultato, anche se in parte, da siepi, colonne od altri elementi;

 

Il cartello deve essere mantenuto in perfetta efficienza dal titolare, rimuovendo eventuali adesivi od imbrattamenti.

In caso di deterioramento, smarrimento o furto del cartello il titolare può richiedere il duplicato presso l’ufficio Tributi.

Casi particolari

Indicazioni su come cointestare / volturare, regolarizzare, modificare o revocare un passo carrabile

Cointestare / volturare un passo carrabile

Nel caso di un accesso utilizzato da più soggetti (proprietari, locatari, o titolari di società o ditte), può essere richiesta la cointestazione o la voltura del passo carrabile; l'accesso può essere sia di nuova realizzazione che esistente.
La concessione viene cointestata fino ad un massimo di otto nominativi altrimenti occorre intestare l'atto ad un unico rappresentante della proprietà ai sensi degli artt. 1129 e 1131 del Codice Civile.
L’ufficio competente del procedimento è l’ufficio Tributi.

Regolarizzare un passo carrabile esistente

Quando un accesso già esistente è caratterizzato dalla presenza di manufatti ma risulta privo della relativa cartellonistica, è soggetto a regolarizzazione previa presentazione dell'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire tramite Pec – comune.fucecchio@postacert.toscana.it  o tramite deposito presso l’ufficio protocollo del comune.

Per ottenere eventuali deroghe alle distanze da rispettare dalle intersezioni occorre dimostrare l'esistenza dell'accesso in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada indicando nella domanda gli estremi del titolo autorizzativo ai fini edilizi utilizzato per la realizzazione dell'accesso (rilasciato in data antecedente al 01 gennaio 1993) oppure allegando copia di una cartella esattoriale riferita all'accesso attestante il pagamento della tassa di passo carrabile in data antecedente al 01 gennaio 1993. Per tutti gli accessi realizzati successivamente al 01 gennaio 1993 non sono ammesse deroghe alle suddette distanze.

Modificare un passo carrabile

Ogni modifica del passo carrabile comporta un procedimento amministrativo. Qualora occorra modificare la larghezza di un passo carrabile mediante opere edilizie (muretti, pilastri, ecc..), si deve ottenere, prima di richiedere la modifica, parere favorevole presso l’ufficio LL.PP.

Una volta effettuata la modifica del passo carrabile occorre richiedere la variazione presso l’ufficio Tributi.

Revocare un passo carrabile

La revoca di un passo carrabile individuato da apposito manufatto stradale comporta l'eliminazione della possibilità di accesso con veicoli  dall'area ad uso pubblico all'area ad uso privato e viceversa. Non può essere pertanto revocato il passo carrabile qualora permangono gli elementi fisici (sbassamento od interruzione del marciapiede, attraversamento di percorso pedonale, ecc..) che ne hanno comportato il rilascio.

Per richiedere la revoca di passo carrabile si rimanda alle apposite Linee guida

Delimitare un passo carrabile con segnaletica orizzontale

Quando un passo carrabile ricade su una strada dove la sosta è consentita ma non risulta tracciata la relativa segnaletica orizzontale, può essere evidenziato l'accesso sulla carreggiata con apposite strisce che delimitano il tratto soggetto a divieto di sosta. Ciò in considerazione del disposto dell'art. 149, comma 1°, del D.P.R. 495/92, che prevede l'evidenziazione con apposite strisce delle delimitazioni entro le quali possono essere parcheggiati i veicoli. Dato quindi che, in corrispondenza dei passi carrabili regolarmente segnalati è vigente il divieto di sosta, così come prescritto dall'art. 158, comma 2°, lettera a) del Codice della Strada, ne consegue che gli stalli di sosta prima e dopo tali accessi possono essere evidenziati con apposita segnaletica orizzontale.

La segnaletica di delimitazione del passo carrabile consiste in due strisce in vernice del colore corrispondente alla categoria dello stallo di sosta, del tipo "spartitraffico", dello spessore di cm. 12,00, con forma ad "L", tracciate lateralmente all'accesso ed aventi i bracci di lunghezza equivalente alla profondità dell'area di sosta.

Per realizzare la segnaletica basterà inserirla nella descrizione dei lavori della relazione tecnica allegata all’istanza.

Installare uno specchio per l'uscita da un passo carrabile

Se l'uscita con veicoli dal passo carrabile risulta difficoltosa a causa della visuale coperta da elementi fissi (edifici, alberature, siepi, ecc...) è possibile installare uno "specchio parabolico" sull'opposto lato stradale del tipo normalmente utilizzato per la circolazione veicolare.

Per l’installazione dello specchio basterà inserirla nella descrizione dei lavori della relazione tecnica allegata all’istanza di passo carrabile

Contrassegnare i limiti del passo carrabile

Per evidenziare un accesso carrabile che non risulti ben individuabile a causa dell'assenza di elementi di chiusura, di colonne, pilastri o stipiti, oppure per separare più passi carrabili aventi un unico accesso od abbassamento del marciapiede, possono essere utilizzati i delineatori previsti dall'art.174 comma 3 lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495. I delineatori di accesso sono costituiti da paletti a sezione circolare in ferro, di diametro esterno mm. 60, trattati contro la corrosione, con tappo superiore ed aventi superficie a strisce alterne bianche e rosse rifrangenti ognuna di altezza di cm. 20. I paletti devono avere altezza minima da terra di metri 1 ed essere collocati ai lati dell'accesso sulla proprietà privata al limite dell'area ad uso pubblico. Tra i delineatori non deve intercorrere una distanza diversa da quella indicata come larghezza del passo carrabile.

L'installazione dei delineatori su area privata non necessita di comunicazione.

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Ultima modifica: giovedì, 27 giugno 2024

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