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Pubblicazioni di matrimonio

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Le pubblicazioni di matrimonio rappresentano un atto indispensabile per contrarre matrimonio tramite il quale l’Ufficiale di Stato Civile verifica l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio

A chi è rivolto

Cittadini, italiani e stranieri, di stato libero e maggiorenni, che intendono contrarre matrimonio.
I minorenni che hanno compiuto 16 anni devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Tribunale dei minori.

Descrizione

Le pubblicazioni di matrimonio rappresentano un atto indispensabile per contrarre matrimonio tramite il quale l’Ufficiale di Stato Civile verifica l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. 
Le pubblicazioni sono necessarie per contrarre matrimonio sia civile che religioso.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in questo comune, successivamente alle eseguite pubblicazioni, viene concordata la data del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) ed i nomi dei testimoni.

Come fare

Le pubblicazioni di matrimonio vengono fatte esclusivamente su appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile.

Cosa serve

  • per i matrimoni religiosi è necessaria la richiesta di pubblicazione del parroco o altro ministro di culto. Viene poi rilasciato ai futuri sposi il nulla osta/autorizzazione alla celebrazione affinché sia consegnata al celebrante. 
  • per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione che nulla osta alle nozze rilasciata dall’Ambasciata o Consolato in Italia del proprio paese o dall’Autorità competente del proprio paese (occorre verificare con l’Ufficiale di Stato Civile il tipo di documento idoneo in conformità alle convenzioni internazionali). La suddetta dichiarazione deve essere tradotta in italiano se rilasciata nella lingua di origine, ed in regola con le norma sulla legalizzazione. Laddove la legalizzazione non sia esclusa da convenzioni internazionali la dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura
  • per i minori che abbiano compiuto 16 anni di età occorre l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori
  • Per le donne vedove o divorziate, per le quali NON sono trascorsi 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio occorre l’autorizzazione del Tribunale salvo che non sia intervenuta separazione giudiziale o omologo di separazione consensuale.

Cosa si ottiene

La pubblicazione per 8 giorni consecutivi dell’atto all’interno della sezione “ Albo Pretorio” sul sito internet comunale. 

In caso di matrimonio religioso, viene poi rilasciato ai futuri sposi nulla osta/autorizzazione alla celebrazione affinché sia consegnata al celebrante. 

Tempi e scadenze

Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.

In caso di matrimonio religioso, l'ufficiale di stato civile, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.

Costi

Una marca da bollo da 16 euro

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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