Documenti tenuti in consultazione per eventuali fini accertativi
Il tributo è stata sostituito dal 2020 dalla Nuova IMU
La TASI, in vigore dal 2014 al 2019, era destinata al finanziamento dei servizi indivisibili, ovvero quelle attività che il Comune rivolge indistintamente a tutta la collettività, al contrario dei servizi a domanda individuale.
Chi doveva pagare
- Possessore (titolare di proprietà o di diritto reale per usufrutto, uso/abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati destinati ad abitazione principale (del possessore) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e fattispecie ad esse assimilate, nonché relative pertinenze. Le pertinenze e i casi di assimilazione all’abitazione principale sono le stesse definite per l’IMU.
- Possessore (titolare di proprietà o di diritto reale per usufrutto, uso/abitazione, enfiteusi, superficie) e detentore di fabbricati rurali ad uso strumentale.
In caso di non coincidenza tra possessore e utilizzatore il tributo era dovuto per il:
- 70% a carico del possessore, fermo quanto stabilito dal comma 673, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si prevede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore;
- 30% a carico dell’utilizzatore.
Su cosa pagare
- Abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- Fabbricati rurali ad uso strumentale
Definizione abitazione principale
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Definizione pertinenza dell’abitazione principale
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità d’uso abitativo.