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Richiesta di contrassegno di parcheggio per disabili (ordinario e temporaneo)

Modulistica per la richiesta

Descrizione

Modulistica per la richiesta

Tipologia

Modulistica

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Pdf, Rtf

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Richiesta di contrassegno temporaneo di parcheggio per disabili (primo rilascio, rinnovo e duplicato)

Procedimento per la richiesta di contrassegno di parcheggio per disabili in caso di invalidità soggetta a revisione (primo rilascio, rinnovo e duplicato) - FUCECCHIO [OO-4S]

Richiesta di contrassegno ordinario di parcheggio per disabili (primo rilascio, rinnovo e duplicato)

Procedimento per la richiesta di contrassegno di parcheggio per disabili in caso di invalidità non soggetta a revisione (primo rilascio, rinnovo e duplicato) - FUCECCHIO [OO-4S]

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, il Comune rilascia, su istanza dell’interessato e previo specifico accertamento medico-legale da parte della competente Autorità sanitaria (Azienda USL di appartenenza), apposita “autorizzazione in deroga” unitamente al correlato "contrassegno di parcheggio per disabili". Tale contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e comunitario.

Nelle ipotesi di invalidità permanente (non soggetta quindi a revisione), l’autorizzazione ha validità sempre pari a 5 anni ed è rinnovabile, su istanza dell’interessato, subordinatamente all’accertamento da parte del proprio medico curante (fatta eccezione per le circostanze esoneranti richiamate a seguire) in ordine alla persistenza del requisito sanitario che ha dato luogo al suo primo rilascio.

Diversamente, nelle ipotesi di invalidità temporanea in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione ha, sulla base della prevedibile durata dell’invalidità stessa individuata in sede di primo accertamento medico-legale, validità pari o inferiore a 5 anni ed è rinnovabile, comunque su istanza dell’interessato, purché le condizioni di quest’ultimo diano diritto all'ulteriore rilascio secondo quanto attestato in sede di ulteriore accertamento medico-legale da parte della medesima Autorità sanitaria certificante (ferme restando le circostanze esoneranti richiamate a seguire).

Ultima modifica: lunedì, 17 febbraio 2025

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