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Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, il Comune rilascia, su istanza dell’interessato e previo specifico accertamento medico-legale da parte della competente Autorità sanitaria (Azienda USL di appartenenza), apposita “autorizzazione in deroga” unitamente al correlato "contrassegno di parcheggio per disabili". Tale contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e comunitario.
Nelle ipotesi di invalidità permanente (non soggetta quindi a revisione), l’autorizzazione ha validità sempre pari a 5 anni ed è rinnovabile, su istanza dell’interessato, subordinatamente all’accertamento da parte del proprio medico curante (fatta eccezione per le circostanze esoneranti richiamate a seguire) in ordine alla persistenza del requisito sanitario che ha dato luogo al suo primo rilascio.
Diversamente, nelle ipotesi di invalidità temporanea in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione ha, sulla base della prevedibile durata dell’invalidità stessa individuata in sede di primo accertamento medico-legale, validità pari o inferiore a 5 anni ed è rinnovabile, comunque su istanza dell’interessato, purché le condizioni di quest’ultimo diano diritto all'ulteriore rilascio secondo quanto attestato in sede di ulteriore accertamento medico-legale da parte della medesima Autorità sanitaria certificante (ferme restando le circostanze esoneranti richiamate a seguire).
Ultima modifica:
mercoledì, 20 novembre 2024
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