Pulitura dei fossi di scolo

Entro il 31 agosto di ogni anno, i possessori o i detentori di terreni e giardini devono effettuare la pulitura dei fossi di scolo situati lungo le strade in modo da consentire lo scorrimento delle acque. 
In caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 75 ad un massimo di 500 euro e contestualmente alla sanzione l'avvio di procedimento per l'effettuazione della ripulitura entro il termine di 30 giorni (procedimento di cui è responsabile la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni).
In caso di mancata ripulitura dei fossi di scolo entro tale termine, la Polizia Municipale trasmette il verbale relativo all'inottemperanza al Servizio Ambiente.
Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici emette l'ordinanza per l’esecuzione della pulitura entro il termine di 15 giorni. Se anche in questo caso non si provvede, è prevista un’ulteriore sanzione amministrativa che va da un minimo di 80 a un massimo di 500 euro.
In caso di inottemperanza, il Sindaco può disporre, se ricorrono gli estremi dell’urgenza, l’esecuzione dei lavori d’ufficio a spese dei soggetti inadempienti.
Può comunque essere ordinata la ripulitura anche in altri periodo dell'anno, qualora sia ritenuto necessario per motivi igienico-sanitari.

Requisiti:

Possessori o i detentori di terreni e giardini.

Costi/Tariffe:

In caso di mancata pulitura sono previste sanzioni amministrative.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104