Cessione fabbricato e dichiarazione di ospitalità

Quando si cede un immobile ad altre persone, l'ordinamento giuridico impone due distinti obblighi di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza (ove presenti, Questura o Commissariato di PS, ove non presenti al Sindaco del Comune):

A) COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO se l’ospite e cittadino italiano o comunitario (art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191).
La comunicazione deve essere effettuata quando una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede ad altri, a qualunque titolo, anche gratuito, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni.
L'obbligo spetta a chi ha la disponibilità dell'immobile, in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale).

Attenzione:
A seguito di successivi interventi normativi, la comunicazione di cessione di fabbricato non è più dovuta nei casi di compravendita o locazione di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate (D.lgs 14.3.2011 n. 23) e nei casi di comodato d'uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa arti o professioni (D.L. 20.6.2012 n.79)

B) DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ se l’ospite è un cittadino extracomunitario o apolide (art. 7 D.Lgs 25.7.1998 n. 286) 
La norma si applica in caso di ospitalità o di cessione di fabbricato a cittadini extracomunitari o apolidi, indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o cessione.
L'obbligo di comunicazione sussiste non solo in caso di cessione di un fabbricato a qualsiasi titolo, ma anche nei casi di semplice ospitalità e/o di coabitazione con il cittadino straniero ospitato (viene meno il criterio dell'uso esclusivo, valido invece per la cessione di fabbricato a cittadini italiani e comunitari) e anche nel caso di ospitalità a parenti/affini.

Attenzione:
Nel caso di cessione di fabbricato a cittadini extracomunitari, è obbligatorio effettuare la comunicazione anche se il contratto di cessione dell'immobile viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Come fare la richiesta:

Sia la Comunicazione di cessione fabbricato che la Dichiarazione di ospitalità devono essere effettuate tassativamente entro 48 ore dalla consegna dell'immobile/inizio dell'ospitalità, usando il modulo presente in questa pagina (uno per ogni soggetto ospitato).
l modulo, barrando la casistica di riferimento, deve essere correttamente compilato in ogni parte ed è necessario indicare in aggiunta anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.

Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia di un documento di identità del cedente;
  • copia di un documento di identità del cessionario;
  • nel caso il cessionario sia cittadino extracomunitario, copia del documento di soggiorno (o copia della ricevuta di richiesta) e copia del passaporto (pagine con dati anagrafici e visto di ingresso).

Per gli immobili che si trovano sul territorio di Fucecchio, la comunicazione deve essere effettuata al sindaco del Comune di Fucecchio (quale Autorità di Pubblica sicurezza), con una delle seguenti modalità:

Appartamenti privati locati a fini turistici (affitti brevi entro 30 giorni)
Dal 1 ottobre 2014 anche i proprietari di appartamenti, le Agenzie Immobiliari e i gestori di appartamenti privati che svolgono tale attività in forma non imprenditoriale, sono tenuti all'obbligo di trasmissione delle schedine alloggiati, come le strutture ricettive, in ottemperanza all'art. 109 del T.U.L.P.S. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica tramite l'apposito portale alloggiatiweb.poliziadistato.it

Costi/Tariffe:

Nessuno

SANZIONI

In caso di mancata comunicazione di cessione fabbricato e ospitalità, è prevista l'applicazione di sanzioni:

  • se il cessionario è cittadino italiano o comunitario (art. 12 DL 59/78) e l'immobile è stato ceduto per un tempo superiore a 30 giorni è applicata una sanzione da euro 103,00 ad euro 1.549,00.
  • se il cessionario è cittadino extracomunitario o apolide (art. 7 D.Lgs 286/98 e ss. Modifiche), è applicata una sanzione da euro 160,00 a euro 1.100,00.