Accesso agli atti amministrativi (accesso documentale o procedimentale)

Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, intesi come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dall’Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

Iter del procedimento

Sulla domanda decide il responsabile del servizio competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda o il responsabile del procedimento designato. La domanda di accesso può avere quattro diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:

  • Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
  • Accoglimento parziale: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
  • Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
  • Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
Requisiti:

La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate, compresi i portatori di interessi pubblici e diffusi.

Come fare la richiesta:

L’accesso agli atti si esercita:

  • in modo informale: mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'Amministrazione comunale competente ad adottare l'atto o a detenerlo stabilmente. L'ufficio, se possibile, si pronuncia sulla richiesta immediatamente e senza formalità. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza informale o sorgano dubbi sulla legittimazione, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sulla presenza dei controinteressati, il richiedente è invitato a presentare domanda formale;

  • in modo formale: mediante presentazione di apposita istanza redatta sulla modulistica scaricabile da questa pagina. L’istanza è protocollata e inviata al servizio competente che risponde previa verifica dell’interesse, comunicazione agli eventuali controinteressati, eventuale contatto con richiedente per visione/ ritiro copie.

L'istanza può essere presentata:

  • via mail al responsabile del settore/ procedimento
  • via posta elettronica certificata all'indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it
  • direttamente al Protocollo del Comune
  • per posta ordinaria a: Comune di Fucecchio, Via La Marmora 34 – 50054 Fucecchio

Le richieste di accesso ai documenti amministrativi del servizio edilizia, possono essere inoltrate solo a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it utilizzando l'apposito modulo scaricabile alla seguente pagina di approfondimento

Costi/Tariffe:

La consultazione ed il rilascio di dati o documenti sono gratuiti, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Come da delibera della Giunta comunale n. 227 del 25.11.2021, l'accesso agli atti del servizio edilizia (visura pratiche edilizie) è invece soggetto al pagamento di una tariffa di 15 euro (per le pratiche edilizie presentate negli ultimi 5 anni) e di 30 euro (per le pratiche oltre i 5 anni dalla data di richiesta) per ogni pratica richiesta.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari Contro i provvedimenti di diniego totale o parziale, espresso o tacito, o di differimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Difensore Civico Regionale ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 oppure ricorso entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale.
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza