Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

Coefficiente / Classificazione
  • 160 - Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10
  • 80 - Categoria catastale A/10
  • 140 - Gruppo catastale B
  • 55 - Categoria catastale C/1
  • 160 - Categorie catastali C/2, C/6 e C/7
  • 140 - Categoria catastali C/3, C/4 e C/5
  • 65 - Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5
  • 80 - Categoria catastale D/5

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Mef.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per approfondimenti si veda il comma 745 dell'art. 1 della Legge 160/2019 relativa alla istituzione del tributo e il regolamento comunale approvato a luglio 2020 scaricabili di seguito.