Gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri edili (terre e rocce da scavo)

Le terre e le rocce prodotte durante le operazioni di scavo nei cantieri edili, sono riutilizzabili per reinterri, riempimenti o rimodellamenti (sia nell'ambito dello stesso cantiere che in altri cantieri), solo previa compilazione di apposita dichiarazione che ne specifichi la quantità, l'uso e l'assenza di fattori inquinanti. In assenza di tale dichiarazione, le terre e le rocce da scavo sono considerate a tutti gli effetti rifiuti speciali e, come tali, soggette alla normativa sui rifiuti.

Requisiti:

Le condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione di tale materiale al di fuori del regime dei rifiuti: 

  • il riutilizzo deve avvenire all'interno di interventi e opere preventivamente individuati e definiti 
  • deve essere certo l'integrale riutilizzo sin dalla fase della loro produzione 
  • il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale 
  • deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale 
  • terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica 
  • il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione 
  • deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo.
Come fare la richiesta:

La dichiarazione deve essere allegata alla pratica edilizia (Permesso di costruire, DIA, Comunicazione) che autorizza l'esecuzione dei lavori edili. 
La sussistenza dei requisiti che svincolano le terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti deve avvenire dunque nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti e verificati dalle amministrazioni competenti. 
Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare poi l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo eventualmente svincolate dal regime dei rifiuti, o, in alternativa, dimostrarne l'avvio a recupero o a smaltimento.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104